Art. 7.
(Consiglio del sistema nazionale delle agenzie ambientali).

      1. Al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato del Sistema nazionale è istituito il Consiglio del sistema nazionale delle agenzie ambientali, presieduto dal presidente dell'ANPAT e composto dai legali rappresentanti delle Agenzie, nonché dal direttore generale dell'ANPAT stessa.
      2. Il Consiglio del sistema nazionale delle agenzie ambientali esprime il proprio parere obbligatorio sui programmi e sui piani di attività dell'ANPAT e sugli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b), nonché su ogni altro atto d'interesse generale per il governo del Sistema nazionale. Il Consiglio del sistema nazionale delle agenzie ambientali verifica altresì i fabbisogni e formula proposte, per il tramite del comitato esecutivo del sistema delle agenzie ambientali di cui al comma 4, in vista dell'efficienza ottimale nell'espletamento delle funzioni del Sistema nazionale.
      3. Il Consiglio del sistema nazionale delle agenzie ambientali si dota di un regolamento di funzionamento che ne disciplina l'attività e si avvale di una segreteria tecnica organizzata presso l'ANPAT.
      4. Il Consiglio del sistema nazionale delle agenzie ambientali elegge al suo interno un comitato esecutivo, formato dal direttore generale dell'ANPAT e da tre membri designati dalla componente territoriale del Consiglio del sistema nazionale delle agenzie ambientali.
      5. Il comitato esecutivo del sistema delle agenzie ambientali di cui al comma 4 predispone programmi e altri atti istruttori concernenti il funzionamento del Sistema nazionale. Per il proprio funzionamento,

 

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il comitato esecutivo adotta un regolamento, sentito il Consiglio del sistema nazionale delle agenzie ambientali.